Sentenza n. 167 del 2023

SENTENZA N. 167

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», promosso dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Macerata, sezione civile, sull’istanza proposta da I. P., con ordinanza del 23 novembre 2022, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 23 novembre 2022, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2022, il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Macerata, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».

1.1.– Il rimettente premette di essere investito della decisione sul ricorso con il quale il pubblico ministero presso il medesimo Tribunale ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di una cittadina ucraina che gode della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi, della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 (Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso).

Il giudice a quo riferisce, inoltre, di avere, con ordinanza del 21 ottobre 2022, nominato un interprete per procedere all’ascolto della beneficiaria ai sensi dell’art. 407, secondo comma, del codice civile, non parlando quest’ultima la lingua italiana.

Espone, ancora, che, espletata l’audizione all’udienza del 15 novembre 2022, l’ausiliario designato, con istanza depositata il 21 novembre 2022, ha richiesto la liquidazione dell’onorario per l’opera prestata.

1.2.– Tanto premesso, il rimettente ritiene che l’art. 145, comma 1, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui – nel prevedere che «[n]el processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall’articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo o dell’inabilitando, e all’ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall’erario» – non contempla il procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno promosso dal pubblico ministero, determini una evidente disparità di trattamento tra gli ausiliari nominati nel procedimento ex artt. 404 e seguenti cod. civ. e quelli designati nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, in contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., non ravvisandosi ragioni che giustifichino una disciplina differenziata degli istituti posti a confronto.

Osserva il giudice a quo che, all’epoca dell’adozione del d.P.R. n. 115 del 2002, il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno non era ancora contemplato dall’ordinamento, essendo stato introdotto soltanto con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

Si rileva nell’ordinanza di rimessione che «tale spiegazione ovviamente non giustifica la lacuna e la conseguente disparità di trattamento che in tal modo si sono venute a creare».

Tuttavia, all’evidenziata lacuna non potrebbe porsi rimedio in via ermeneutica, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, ostandovi, secondo il rimettente, il tenore testuale del citato art. 145, comma 1, t.u. spese di giustizia, il quale si riferisce soltanto all’interdizione e all’inabilitazione, nonché la «diversità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno» rispetto alla interdizione e alla inabilitazione. Solo una pronuncia di illegittimità costituzionale additiva o l’intervento del legislatore potrebbero, quindi, emendare il vizio denunciato.

1.2.1.– Osserva, inoltre, il rimettente che, considerata la natura del procedimento di cui si tratta, non vi sono altri soggetti a carico dei quali possa essere posto l’onorario spettante all’interprete, né tale compenso può gravare sulla persona in favore della quale è stata chiesta l’apertura dell’amministrazione di sostegno «specie là dove il ricorso del pubblico ministero sia rigettato».

1.3.– Sotto altro profilo, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 1, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost., in quanto, alla stregua del suo contenuto precettivo, nel caso di specie, l’ausiliario del giudice dovrebbe svolgere la propria opera gratuitamente.

1.4.– Da ultimo, il giudice a quo, nel presupposto che le questioni sollevate assumano rilevanza soltanto ai fini della pronuncia sull’istanza avanzata dall’interprete designato, e non anche della decisione sul ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, ha ritenuto di disporre la sospensione, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del solo procedimento di liquidazione del compenso per l’ausiliario.

2.– Le parti del giudizio a quo non si sono costituite nel presente giudizio, né in esso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.– Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Macerata, sezione civile, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost.

La disposizione censurata stabilisce che «[n]el processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall’articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo o dell’inabilitando, e all’ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall’erario».

1.1.– Ad avviso del rimettente, tale previsione, non contemplando anche il procedimento relativo alla istituzione dell’amministrazione di sostegno introdotto dal pubblico ministero, realizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento «rispetto agli ausiliari nominati nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione instaurati su ricorso del pubblico ministero, in palese contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.», non essendo ravvisabili ragioni che giustifichino una disciplina differenziata delle fattispecie in comparazione.

1.2.– L’art. 145, comma 1, t.u. spese di giustizia violerebbe, altresì, gli artt. 1, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost., in quanto, non essendo individuabili, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero, soggetti ai quali possa imputarsi l’onere delle spettanze dell’ausiliario del giudice, la mancata inclusione di tale procedimento tra quelli espressamente previsti dalla norma censurata comporterebbe che il professionista designato svolga la sua opera a titolo gratuito.

2.– Lo scrutinio delle questioni sollevate richiede una ricostruzione della portata e della ratio della disposizione oggetto di censura, oltre che delle caratteristiche essenziali del sistema normativo in cui essa si inserisce.

2.1.– L’art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, introducendo un’eccezione al principio generale espresso dall’art. 8 dello stesso testo unico, secondo il quale, nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario, ciascuna parte è onerata di «provvede[re] alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede» e di anticiparle per gli atti necessari al processo «quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato», detta una speciale disciplina delle spese processuali, in forza della quale, nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, opera ex lege il regime degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dettato dall’art. 131 del medesimo testo unico.

Si fa eccezione per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo o dell’inabilitando, e all’ausiliario del magistrato, che sono anticipati dall’erario. Nella previsione originaria del citato art. 131, comma 3, in effetti, gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato erano prenotati a debito, a domanda, qualora non fosse stata possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale erano poste le spese processuali.

Questa Corte, con la sentenza n. 217 del 2019, ha poi dichiarato la illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui non prevedeva, per le spese ivi indicate, l’anticipazione da parte dell’erario, per contrasto con il principio di ragionevolezza, alla stregua del rilievo che essa solo assicura l’effettività del pagamento dei compensi di cui si tratta, sottraendolo all’alea dell’annotazione a futura memoria, condizionata alla eventualità del recupero della somma.

2.2.– L’art. 145, comma 1, t.u. spese di giustizia, del resto, come evidenziato dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema dello stesso d.P.R., ha recepito la statuizione additiva della sentenza n. 112 del 1967, con la quale questa Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del previgente art. 436 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 (Col quale è approvata la Tariffa per gli atti giudiziari in materia civile), abrogato dal testo unico in materia di spese di giustizia del 2002, nei limiti in cui non prevedeva l’anticipazione, da parte dell’erario, degli onorari spettanti al consulente tecnico e agli altri ausiliari del giudice nei processi di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero.

La citata pronuncia aveva osservato che la disposizione censurata, per come interpretata, recava vulnus al principio di eguaglianza, «non risultando giustificata la destinazione (recte: distinzione) operata fra processo penale e processo civile, allorquando il P.M., esercitando in entrambi i casi il diritto di azione nel pubblico interesse, richiede l’opera di un ausiliare. Il P.M. che promuove l’azione civile per la tutela degli interessi delle persone incapaci, e cioè di quegli stessi interessi che sono tutelati dalla legge, esercita una funzione non dissimile da quella penale».

Ne derivava, a giudizio della Corte, «una identità di posizione – avvalorata altresì dagli argomenti addotti dalla giurisprudenza a sostegno della tesi che il P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese in caso di soccombenza –, la quale non consente discriminazioni, per quanto attiene alla anticipazione di onorari, tra gli ausiliari la cui opera viene richiesta da un identico organo».

2.3.– In continuità con la disciplina derivata dalla pronuncia ora ricordata, l’art. 145 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha istituito, dunque, per quanto interessa il presente giudizio, un’ipotesi di anticipazione erariale del compenso spettante all’ausiliario nominato nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, che si giustifica in ragione della impossibilità di porre il relativo onere economico a carico della parte attrice.

2.4.– L’ammissione d’ufficio dell’interdicendo e dell’inabilitando al patrocinio a spese dello Stato e alla conseguente anticipazione erariale delle stesse spettanze dell’ausiliario del magistrato viene seguita, peraltro, da una verifica dei dati reddituali del soggetto della cui capacità si discute, prodromica all’eventuale recupero delle somme anticipate.

Lo stesso art. 145, al comma 2, dispone, infatti, che, «[p]assata in giudicato la sentenza, l’ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta».

Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce, infine, che «[l]o Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari».

2.4.1.– Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’ufficio del pubblico ministero non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell’attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli delle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico (ex aliis, da ultimo, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 19 novembre 2021, n. 35513).

La stessa Corte di cassazione ha precisato che il pubblico ministero, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nell’ipotesi di soccombenza, non può neppure essere destinatario di una pronuncia di condanna alla rifusione delle spese quando risulti soccombente uno dei suoi contraddittori (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 marzo 2004, n. 5165).

2.4.2.– Tali affermazioni muovono dal presupposto per il quale il pubblico ministero, quando promuove l’azione civile, rimane estraneo alla res controversa, tanto che il giudicato che si forma all’esito del giudizio riguarda soltanto i soggetti del rapporto sostanziale in esso dedotto.

Ciò in quanto, i casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui tale organo è legittimato a esperire l’azione civile, riflettono l’interesse pubblico alla tutela di determinate situazioni giuridiche soggettive, per l’eventualità in cui manchi, o rimanga inerte ovvero non sia in grado di agire in giudizio, un titolare che faccia valere dette situazioni.

2.5.– Poiché, dunque, il pubblico ministero è escluso dal riparto delle spese dei processi di interdizione e di inabilitazione in cui è attore, in caso di sua soccombenza, l’ausiliario del giudice, valendosi del carattere solidale – derivante dalla finalizzazione della propria attività all’interesse comune di tutte le parti (ex aliis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3239) – dell’obbligazione di pagamento delle proprie spettanze, potrebbe richiederne l’adempimento all’interdicendo e all’inabilitando, ma tali soggetti non potrebbero, nei rapporti interni, rivalersi sul loro contraddittore.

2.5.1.– Inoltre, come confermato dalla stessa relazione illustrativa che accompagna lo schema del testo unico in materia di spese di giustizia, l’introduzione, ad opera della norma in scrutinio, di una ipotesi di anticipazione erariale ex lege sottende la valutazione secondo la quale, alla stregua della comune esperienza, se l’azione viene esercitata dal pubblico ministero, è verosimile che la persona della cui capacità si discute versi in una situazione di solitudine e di indigenza, non avendo parenti che possano esperirla a protezione dei suoi interessi.

3.– Alla luce di tali premesse va esaminata la questione di legittimità costituzionale oggi sollevata.

3.1.– Essa è fondata in riferimento all’art. 3 Cost.

L’art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 ammette l’anticipazione erariale delle spese processuali – e, dunque, per quanto specificamente interessa il presente giudizio, anche delle spettanze dell’ausiliario del magistrato – con esclusivo riferimento ai procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, senza includere, quindi, nel suo ambito di applicazione quello di nomina dell’amministratore di sostegno introdotto dallo stesso organo giudiziario.

Proprio tale limitazione comporta la violazione del principio di eguaglianza evocato dal giudice rimettente.

3.2.– La mancata considerazione, nella disposizione censurata, di quest’ultimo procedimento determina, infatti, una differenziazione del regime del carico delle spese non supportata da una ragionevole giustificazione.

Come già evidenziato, la ratio dell’impegno erariale ivi previsto va rinvenuta nella esigenza di correggere l’irrazionalità delle conseguenze derivanti dalla impossibilità di imputare le spese processuali all’organo propulsore dell’attività giurisdizionale, in quanto titolare di una legittimazione ex lege svincolata dal rapporto sostanziale dedotto in giudizio e strumentale alla tutela di un interesse pubblico.

3.3.– Ebbene, anche il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, quando è introdotto su ricorso del pubblico ministero, soggiace al principio secondo il quale, nei processi civili instaurati da tale organo, la parte attrice è sottratta al carico delle spese processuali.

Va, ancora, considerato che all’amministrazione di sostegno richiesta dal pubblico ministero può essere riferita la stessa valutazione, sottesa alla fattispecie di patrocinio ope legis oggetto di scrutinio, per la quale, secondo la comune esperienza, qualora il procedimento venga instaurato su iniziativa del pubblico ministero, il soggetto interessato versa presumibilmente in condizioni di solitudine e non dispone di mezzi economici sufficienti per sostenere i costi del processo.

Anche in questa ipotesi, infatti, l’obbligo di pagamento del compenso per l’ausiliario del giudice, avendo carattere solidale, ma non potendo in nessun caso essere posto a carico del ricorrente, sarebbe destinato a gravare sullo stesso destinatario della misura di protezione, il quale, tuttavia, come già rilevato, con ogni probabilità è insolvibile.

In definitiva, nel procedimento ex artt. 404 e seguenti cod. civ., così come in quelli di interdizione e di inabilitazione, sussiste l’esigenza di scongiurare il rischio che l’esclusione dell’organo propulsore dal carico delle spese processuali, da un lato, e le condizioni di indigenza in cui versa, il più delle volte, il beneficiario, dall’altro, possano comportare la frustrazione, in concreto, delle ragioni creditorie del professionista incaricato dal giudice.

3.4.– Né la diversa regolazione delle spese processuali nei procedimenti in comparazione può giustificarsi in ragione dei pur significativi profili di specificità che connotano l’amministrazione di sostegno rispetto agli istituti di protezione considerati dalla norma censurata.

È pur vero che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inaugurato dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 12 giugno 2006, n. 13584, in linea con la sentenza n. 440 del 2005 di questa Corte, il procedimento ex artt. 404 e seguenti cod. civ. è finalizzato ad offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, in forza di tale specifica funzione, dall’interdizione e dall’inabilitazione. Rispetto a tali istituti, l’ambito applicativo dell’amministrazione di sostegno va, infatti, individuato non già in base al diverso, e meno intenso, grado di infermità del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura.

3.5.– Deve, tuttavia, considerarsi che il raffronto tra fattispecie normative diverse inteso a verificare se, rispetto al principio di eguaglianza, sia o meno giustificata la scelta legislativa alla base della disciplina non uniforme, da un lato, postula l’omogeneità delle situazioni in comparazione (ex plurimis, sentenze n. 91 e n. 43 del 2022), e, dall’altro, implica che la valutazione degli elementi di differenziazione sia condotta tenendo presente la ratio delle disposizioni censurate, le finalità perseguite dal legislatore e il più ampio contesto normativo in cui tali disposizioni si collocano (sentenza n. 32 del 2018).

3.5.1.– Nel caso in esame, i profili di autonomia funzionale e strutturale che caratterizzano – come pure sottolineato dal giudice rimettente – l’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, da un lato, non valgono ad escluderne la sussunzione nella medesima categoria delle «misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia» (così essendo stata sostituita, a seguito della entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, la rubrica del Titolo dodicesimo del Libro I cod. civ., che oggi ricomprende gli istituti in esame); dall’altro, non assumono rilevanza rispetto alla specifica ratio che sorregge l’art. 145, comma 1, t.u. spese di giustizia. Questa è, infatti, correlata alla peculiare conformazione soggettiva dei procedimenti disciplinati dalla norma censurata, nei quali – è bene ribadirlo – la parte attrice è un organo appartenente all’ordine giudiziario e la parte per la quale è richiesta la misura di protezione potrebbe versare, oltre che in una situazione di incapacità, totale o parziale, ad attendere ai propri interessi, in condizioni di indigenza.

4.– Per tutto quanto esposto, assorbita ogni altra censura, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze – e quindi l’onorario, le spese e le indennità indicati nell’art. 49 t.u. spese di giustizia – dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario.

5.– La dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei limiti anzidetti, dell’art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 si riflette anche sui commi 2 e 3 della medesima disposizione, recanti la disciplina della fase, successiva all’ammissione d’ufficio dell’interdicendo o dell’inabilitando al patrocinio erariale, della verifica reddituale finalizzata all’eventuale recupero, da parte dello Stato, delle somme anticipate.

In particolare, il comma 2 dispone che, «[p]assata in giudicato la sentenza, l’ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta».

Il comma 3 dello stesso art. 145 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che «[l]o Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari».

Il rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale che lega le proposizioni normative dell’art. 145 del d.P.R. n. 115 del 2002 comporta che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei limiti anzidetti, del comma 1, si estenda in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ai commi 2 e 3 della medesima disposizione, nella parte in cui si riferiscono ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell’amministratore di sostegno.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell’amministratore di sostegno;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell’amministratore di sostegno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023